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Decreto Rilancio Ecobonus e Superbonus 110%: un’occasione irripetibile

Decreto Rilancio Ecobonus e Superbonus 110%: un’occasione irripetibile

Decreto Rilancio Ecobonus e Superbonus 110%: un’occasione irripetibile

Trading Casa 29 marzo 2021

Il governo italiano ha lanciato una detrazione fiscale del 110%. 
Il “Decreto Rilancio” ha aumentato l'aliquota per la detrazione delle spese per interventi energetici quali l'isolamento degli edifici, la protezione antisismica o l'installazione di impianti fotovoltaici. Queste misure sono note come "Superbonus 110%" e si applicano ai lavori eseguiti dal 1 ° luglio 2020 e completati entro il 31 dicembre 2021. Nell'ultima legge di bilancio la scadenza è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, consentendo anche ulteriori sei mesi (ovvero fino al 31 dicembre) per i lavori già iniziati.

Lo sgravio fiscale consiste in detrazioni dall'imposta lorda ed è concesso quando gli interventi effettuati aumentano l'efficienza energetica o riducono il rischio sismico di edifici esistenti.

In particolare è disponibile per spese sostenute per interventi su parti comuni di fabbricati, su unità immobiliari indipendenti e con uno o più accessi indipendenti dall'esterno, ubicate all'interno di fabbricati plurifamiliari, nonché su singole unità immobiliari.

Vediamo brevemente le possibilità offerte dal Superbonus.

In dettaglio, vengono riconosciute le detrazioni per le spese documentate sostenute dal contribuente per le seguenti misure:

Miglioramento termico
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a minor consumo energetico e diminuizione delle dispersioni termiche (cappotto sulle murature o sostituzione degli infissi).

Interventi antisismici
Il Superbonus è disponibile anche per le seguenti misure aggiuntive (i cosiddetti “interventi trainanti”), a condizione che siano eseguiti in concomitanza con almeno uno degli interventi di guida precedentemente elencati.

Riqualificazione energetica
Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Il Superbonus non è disponibile per lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali delle categorie catastali A1 (palazzi), A8 (ville) e A9 (castelli).

Chi potrà quindi trarre vantaggio dall'agevolazione fiscale?
- Condomini
- Immobili privati (non utilizzati per esercitare un'attività commerciale o professionale)
- Cooperative abitative
- Onlus, promozione sociale e volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche

I contribuenti possono decidere di trattenere il bonus ai fini della detrazione fiscale, trasferire il credito, oppure esercitare la facoltà di richiedere lo “sconto in fattura” attraverso il trasferimento del credito al fornitore che eseguirà i lavori.

Se il contribuente decide di cedere il credito dovuto o di optare per un contributo sotto forma di sconto sull'importo dovuto, questo deve essere presentato come specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate. La cessione può essere disposta a favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, altri soggetti (privati, imprese, società ed enti), o istituti di credito e intermediari finanziari.

Oltre ai regolari requisiti per le suddette detrazioni, l'opzione di cessione o sconto richiede anche un “Visto di Conformità”, che contiene i dati tecnici relativi alla documentazione attestante l'esistenza delle ipotesi che danno diritto alla detrazione fiscale.

In tutti i casi, le opere devono essere certificate anche da un tecnico specializzato in efficienza energetica o antisismica.

Un importante opportunità da cogliere al volo ma con regole particolarmente complicate.
Per questo è necessario rivolgersi a competenti professionisti con cui discutere le vere necessità del fabbricato e la possibilità di accedere al "Superbonus 110%", in modo da non avere problemi nella redazione dei contratti e nell'adempimento degli obblighi relativi agli sgravi fiscali.

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